Legge romana, probabilmente del III sec. a.C., che disciplinava il reato di
danneggiamento, e conseguente ferimento o uccisione, di schiavi o animali. La
pena prevista, puramente pecuniaria, veniva commisurata al maggior valore dello
schiavo o dell'animale nel corso dell'ultimo anno, in caso di uccisione; al
maggior valore nel corso dell'ultimo mese, in caso di ferimento.